CO > Prospetto Informativo Aziendale (legge 68/99)
Invio on line del Prospetto Informativo Aziendale (legge 68/99) (08/01/2009)
L'art. 40 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica del Prospetto Informativo Aziendale (previsto dalla L. 68/99), con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.
La Circolare Ministeriale del 16 dicembre 2008 fissa i primi indirizzi operativi relativamente agli adempimenti connessi alla comunicazione telematica del Prospetto Informativo Aziendale (L. 68/99).
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dal 15 al 31 gennaio 2009, costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi (si veda anche la Circolare Ministeriale del 21.1.2009 cliccando qui).
I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti devono trasmettere il prospetto informativo, con i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno 2008, ai servizi competenti provvedendo all'invio direttamente ovvero per il tramite di uno dei "soggetti abilitati", come individuati nella nota circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie (es. agenzie di somministrazione, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria dei datori di lavoro, agenzie per il lavoro).
I datori di lavoro con sede legale in Regione Abruzzo ed unità produttive in più province della regione, possono inviare il prospetto informativo attraverso i sistemi informativi delle province territorialmente competenti dove sono ubicate le proprie sedi.
Le modalità di accreditamento ai sistemi provinciali da parte dei soggetti obbligati e intermediari sono disponibili nella sezione dedicata all'accreditamento.
Per i soggetti già accreditati ai sistemi provinciali per l'invio delle Comunicazioni Obbligatorie le credenziali in possesso sono già valide per l'invio dei prospetti, restando altresì valide le regole relative all'accentramento regionale.
I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell'avvenuta trasmissione, indicante la data ed il protocollo di ricezione. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge e non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo.
Attenzione: i datori di lavoro con unità produttive in province di regioni diverse non devono inviare i prospetti ai sistemi provinciali, ma al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it/co, secondo gli standard tecnici allegati alla suddetta circolare. Il Ministero del Lavoro metterà a disposizione dei servizi competenti delle regioni tali prospetti per le successive attività gestionali derivanti dalla legge n. 68/99.
IMPORTANTE: in sede di prima applicazione, e quindi per l'anno 2009, la trasmissione del prospetto dovrà essere effettuata a prescindere dagli eventuali cambiamenti della situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Per ulteriori dettagli si può fare riferimento alla circolare del Ministero e ai relativi allegati, all'indirizzo www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20081219_CO.htm.

